PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla regione Lombardia di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa ai comuni di cui al medesimo comma 1 con criterio di alternanza stagionale, in ragione del quale la casa da gioco attiva la propria sede nei comuni medesimi secondo il seguente calendario:

          a) in San Pellegrino Terme dal 1o aprile al 30 settembre;

          b) in Gardone Riviera dal 1o ottobre al 31 marzo.

Art. 2.

      1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concessa su richiesta dei due comuni con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia, previa delibera dei rispettivi consigli comunali.
      2. Nella richiesta di cui al comma 1 i sindaci dei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera devono indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco in ognuno dei comuni.
      3. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

Art. 3.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale della Lombardia adotta, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta, il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

 

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      2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

          a) le disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina d'accesso alla casa da gioco, che è comunque vietato ai minori di diciotto anni, agli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e ai militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

          b) le specie e i tipi di gioco che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con le slot machines;

          c) le particolari, necessarie cautele e i controlli utili per assicurare la corretta gestione amministrativa e le corrette risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

          d) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario e il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate all'articolo 6, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione e i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

          e) ogni altra prescrizione e cautela idonea ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono.

Art. 4.

      1. Il gestore della casa da gioco ha diritto ad almeno il 50 per cento degli incassi lordi costituiti dalle differenze attive

 

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fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai vincitori.
      2. Il gestore deve provvedere a tutte le spese e agli oneri relativi alla gestione; deve osservare gli impegni assunti con il concedente stabiliti nell'atto di concessione nel relativo capitolato; deve provvedere alla formazione professionale degli impiegati tecnici di gioco e degli altri lavoratori subordinati.
      3. Il gestore è vincolato al segreto professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale.
      4. Il gestore può svolgere operazioni di cambio di valuta estera, di assegni e di altri titoli di credito nonché effettuare anticipazioni a giocatori, previa loro identificazione, in deroga alle leggi vigenti in materia. A tali operazioni, che danno origine a obbligazioni civili perfette, non si applica l'articolo 1944, primo comma, del codice civile.
      5. Il gestore deve acconsentire ai controlli effettuati dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti dalla convenzione. I controllori non possono in alcun caso interferire con scelte operative di natura squisitamente tecnica, ma si limitano a fare rapporto ai propri superiori.

Art. 5.

      1. Il gestore deve investire nell'ambito del territorio comunale una quota degli incassi lordi percepiti ai sensi dell'articolo 4, destinandola a iniziative idonee a promuovere lo sviluppo turistico.
      2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al 10 per cento degli incassi lordi percepiti dal gestore.

Art. 6.

      1. Le quote degli incassi lordi, dedotta la percentuale di cui all'articolo 4, devono essere ripartite nel seguente modo:

          a) il 70 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco, con l'obbligo per

 

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l'amministrazione comunale di destinare tale importo ad attività promozionali e strutture di tipo turistico altamente qualificate. Il comune di Gardone Riviera è obbligato a destinare almeno il 20 per cento della quota ad esso spettante alla Fondazione del Vittoriale degli Italiani per promuovere attività in campo culturale nei settori di sua specifica competenza;

          b) il 10 per cento alla comunità montana in cui ha sede la casa da gioco, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

          c) il 20 per cento alla regione Lombardia, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

      2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo è effettuato dai comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

Art. 7.

      1. Il presidente della giunta regionale della Lombardia, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 6, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
      2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
      3. L'accesso alla casa da gioco è interdetto ai cittadini residenti nei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera o in comuni ubicati a meno di venti chilometri dagli stessi.

 

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Art. 8.

      1. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6, numero 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.